Costituzione Italiana

Nascita e vicende della Costituzione italiana: dalla Costituente all'attuale disegno costituzionale

Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, la monarchia cercò di ripristinare l’assetto istituzionale precedente (vale a dire il regime parlamentare fondato sullo Statuto Albertino), gestendo la fase di transizione con un governo presieduto dal Maresciallo Badoglio, costituitosi il 26 luglio. Il collasso dello Stato italiano dopo l’armistizio dell’8 settembre, rese, però, impossibile l’automatico ripristino del regime liberale che aveva preceduto il colpo di stato fascista.

Fu così che il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele III si ritirò a vita privata, istituendo una luogotenenza del regno a favore del figlio Umberto e affidando ad un’Assemblea Costituente, da eleggersi appena possibile, il compito di scegliere fra monarchia e repubblica: tale decisione fu formalizzata nel decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.

Concluso il secondo conflitto mondiale (1945), un nuovo decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435 istituì un apposito Ministero per la Costituente, col compito di predisporre tutti gli strumenti per redigere una nuova Costituzione.

Tuttavia, la risoluzione della «questione istituzionale», cioè la scelta tra monarchia e repubblica come forma di governo dello Stato italiano, non venne affidata all’istituenda Assemblea costituente, ma al diretto coinvolgimento del popolo con la previsione di un referendum istituzionale che si sarebbe tenuto contemporaneamente all’elezione della Costituente, il 2 giugno 1946.

La consultazione popolare diede (anche se di misura e accompagnata da numerose polemiche e contestazioni) esito favorevole alla scelta per la Repubblica, e, così, il 22 giugno si tenne la rima seduta dell’Assemblea costituente, formata da 566 membri.

Preso atto successivamente che un’Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta composta solo da 75 deputati, col compito di elaborare e predisporre un progetto di Costituzione.

Tale Commissione si articolò a sua volta in tre sottocommissioni incaricate di redigerne tre diverse parti: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale.

Il progetto di Costituzione si concluse con l’approvazione del testo definitivo nella seduta del 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari.

La Costituzione repubblicana entrò in vigore il 1° gennaio 1948, anche se la Costituente continuò ad operare, in base alla diciassettesima disposizione transitoria, fino al 30 giugno, approvando le leggi sulla stampa e sull’elezione del Senato nonché gli Statuti delle regioni Speciali.

La Costituzione vigente, frutto del compromesso fra le eterogenee forze politiche protagoniste dalla «Resistenza» che aveva abbattuto il fascismo (cattolici, socialisti, comunisti, liberali, azionisti), si compone di 139 articoli cui si aggiungono 18 disposizioni transitorie e finali.

I primi dodici articoli della Carta costituzionale sono dedicati ai Principi fondamentali della Repubblica (inviolabili e assolutamente inderogabili), mentre i successivi articoli sono suddivisi in due parti: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 – 54) e Ordinamento della Repubblica (artt. 55 – 139).

Nel corso del tempo, il testo della Costituzione è stato modificato poche volte, quasi sempre con interventi marginali che riguardavano: la durata in carica dei membri della Corte costituzionale, il semestre bianco, l’immunità parlamentare, il giusto processo, il voto degli italiani all’estero ecc.

Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost. 3/2001, che ha completamente ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull’assetto di Regioni, Province e Comuni, riforma successivamente attuata con la L. 131/2003. Di recente, con la L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, è stato interamente sostituito l’art. 81 per introdurre, sotto la pressione dell’Unione Europea, il principio del pareggio di bilancio e sono anche stati modificati l’art. 97, che ha visto l’introduzione del principio dell’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, l’art. 117 con il trasferimento della disciplina dell’armonizzazione di bilanci pubblici dalla competenza concorrente Stato-Regioni a quella esclusiva statale, l’art. 119, che ha previsto l’estensione del vincolo di pareggio di bilancio anche alle Regioni e agli enti locali.

Struttura

 

PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1 - 12)
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I - Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Titolo II - Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
Titolo III - Rapporti economici (artt. 35 - 47)
Titolo IV - Rapporti politici (artt. 48 - 54)
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I - Il Parlamento (artt. 55 - 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica (artt. 83 - 91)
Titolo III - Il Governo (artt. 92 - 100)
Titolo IV - La Magistratura (artt. 101 - 113)
Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114 - 133)
Titolo VI - Garanzie costituzionali (artt. 134 - 139)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I - XVIII)